Uno sport da valorizzare : la pesca subacquea

All’interno di quel vasto settore che vede come suo elemento centrale il mare, non potevamo non fare riferimento ad uno dei metodi più antichi di contatto fra l’essere umano e l’elemento acquatico in sé, ossia all’immersione e quindi alla pratica delle attività subacquee, nel loro sviluppo sportivo, scientifico e lavorativo; vari aspetti di una stessa sfera, tenuta insieme da un filo rosso rappresentato dal brevissimo prefisso latino "sub", che conserva il suo significato fondamentale di "sotto".

Le attività subacquee
Fin da un passato molto lontano l’uomo è entrato in contatto con l’ambiente marino e con l’immersione in esso per due fondamentali scopi : bellici o lavorativi.
Si deve infatti all’epoca del Rinascimento il primo progetto di una campana per immersione e al 1797, per opera del tedesco Karl Heinrich Klingert, quello sia di uno scafandro ad aria compressa sia del primo casco metallico subacqueo, entrambi seguiti dalla realizzazione del primo prototipo di Palombaro, ossia dell’attuale scafandro semirigido, iniziato nel 1819 e perfezionato nel 1837 dall’inglese Gorman Siebe.
Per quanto riguarda invece la prima impresa subacquea ben documentata e descritta dobbiamo aspettare fino al 1913, anno in cui un pescatore di spugne greco di nome Giorgio Haggi Statti si immerse a 80 metri di profondità per recuperare l’ancora della nave italiana "Regina Margherita".
Con il passare del tempo poi, durante la seconda guerra mondiale, furono soprattutto le esigenze belliche a dare grosso impulso all’ulteriore sviluppo delle attrezzature per le immersioni, seguite subito dopo da quelle manifestate dai settori sportivo, archeologico, fotografico e della biologia marina.
La realizzazione di strumentazioni e metodologie sempre più sofisticate sono dovute quindi all’ampliamento delle aree che si sono interessate principalmente a migliorare la forma di immersione più comune e semplice, quella praticata in apnea.

L'immersione in apnea
L’apnea è la pratica di immersione relativamente più semplice ed antica, nata prevalentemente in relazione con l’attività della pesca, e come tale disciplinata per la prima volta nell’ordinamento italiano da una legge del luglio 1965, modificata in seguito da decreti del Presidente della Repubblica nel 1983 e nel 1987.
L’immersione in apnea permette all’organismo il corretto proseguimento dei processi metabolici, visto il normale mantenimento degli scambi gassosi, non compromessi dalla diminuzione della concentrazione di ossigeno e dall’aumento di quella di anidride carbonica, entrambi i fenomeni dovuti all’interruzione della respirazione.
Proprio per evitare che un eccessivo aumento di CO2 possa causare gravi danni cerebrali e momentanee perdite di coscienza, il sub deve eseguire preventivamente ed in fase di recupero un’adeguata iperventilazione, ossia una manovra composta di profonde inspirazioni ed espirazioni.
Per l’immersione in apnea il sub utilizza una specifica attrezzatura composta da quattro elementi fondamentali : le pinne, la maschera , l’areatore e la muta.
- Le pinne sono formate da una scarpa di gomma morbida e da una pala di materiale più o meno rigido, o anche di fibra di carbonio. Le pinne utilizzate per l’immersione in apnea hanno di solito una pala lunga 65-70 cm e di fattura piuttosto stretta.La maschera deve essere sagomata in modo tale che il naso del sub sia compreso al suo interno : di solito le migliori sono quelle molto aderenti al viso, ottimali se in cristallo, che lascino il minor spazio possibile all’aria e che abbiano le lenti complanari, in modo da non causare una visione distorta.
- L’areatore (anche detto respiratore), è invece un semplice tubo di gomma con un boccaglio solitamente in silicone.
- Per quanto riguarda la muta, utilizzata per evitare l’eccessiva dispersione del calore corporeo a contatto con l’acqua, ne esistono diversi tipologie: umide, semistagne e stagne. A seconda dell’utilizzo cui viene destinata sarà consigliabile uno o l’altro modello: per l’apnea va bene la muta umida, che permette una minima permeabilità all’acqua. Qualsiasi muta è di solito composta da una giacca e da un pantalone, generalmente senza cerniere e oggi interamente in neoprene (in origine era di gomma), accompagnata da calzari e guanti dello stesso materiale. Si aggiungono alla muta, in qualità di accessori molto consigliabili, una cintura zavorrata, una lampada alogena o una torcia ed un coltello per qualsiasi evenienza di pericolo.

Se si immerge per la battuta di pesca il sub inserisce in questo equipaggiamento un fucile ad aria compressa (preceduto in passato dai modelli a cartuccia e a gas liquefatto).

Lo sport subacqueo
Gli sport subacquei furono unificati per la prima volta dall’Unione Sportiva Dario Gonzatti, fondata da Luigi Ferraro nel 1948.
Fu lo stesso Ferraro ad occuparsi di promuovere l’inserimento di questi sport in un’associazione sportiva nazionale: nel 1949 essi entrarono quindi a far parte della FIPS (FIPSAS dal 1995, ossia Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee).
Elenchiamo di seguito brevemente le attività agonistiche che gestisce e coordina la FIPSAS, e che vengono seguite a livello internazionale dalla CMAS (Confederation mondiale des activites subacquatiques).

  • - Pesca subacquea :  il cui primo campionato europeo venne organizzato a Sestri Levante nel 1954, e che è ad oggi un’attività molto diffusa a livello internazionale. Molti risultati positivi in questa disciplina sono stati raggiunti ai Mondiali e ai Campionati Europei dalla squadra nazionale italiana.

  • - Fotografia subacquea :  la cui prima edizione di campionati mondiali risale a tempi più recenti (Calampiso in Sicilia nel 1979). Questa disciplina prevede due categorie, la sportiva in apnea e la tecnica con ARA, entrambe da svolgere con attrezzature fotografiche libere e l’utilizzo di pellicole 24x26 mm.

  • - Nuoto pinnato.

  • - Tiro a bersaglio subacqueo :  le cui gare si effettuano in apnea e con l’uso di fucili o ad elastico o ad aria compressa. La competizione prevede due serie di tre tiri per ciascun concorrente (a bersaglio fisso e mobile, posto ad una distanza di 3-3.5 m dalla linea di tiro) da svolgersi in un tempo massimo di 5 minuti per serie.

  • - Immersione in apnea : i cui record sono eseguiti secondo due diverse tecniche, in assetto variabile (ossia scendendo con l’aiuto di una zavorra scorrevole lungo un filo d’acciaio) o in assetto costante (ossia scendendo in profondità e riemergendo con il solo ausilio del pinneggiamento). Nomi italiani di rilevo storico e sportivo in questa disciplina sono stati J. Mayol ed E. Maiorca, entrambi recordman a livello mondiale.
Esistono oggi moltissime associazioni, enti e scuole sparse sul territorio nazionale che rilasciano attestati, svolgono corsi ed "educano" chiunque abbia passione o curiosità ad un ottimale contatto tra l’uomo e l’elemento acquatico in senso strettamente ambientale- naturalistico e sportivo.

Approfondimenti

E' vietata la pesca subacquea


  • - di notte (consentita solo dall'alba al tramonto);

  •  - a distanza inferiore a 500 m dalle spiagge frequentate da bagnanti;

  • - a distanza inferiore a 100 m da impianti fissi di pesca, da reti, da navi all'ancora;

  • - in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita o l'entrata nei porti ed ancoraggi (determinate dal capo del compartimento marittimo);

  • - nelle zone protette.
È inoltre vietato :

  •  - l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione; è consentito però trasportare su un mezzo nautico fucili subacquei e apparecchi di respirazione della capacità massima di 10 litri, fermo restando il divieto del loro utilizzo contemporaneo. In tal caso, sul mezzo nautico deve restare una persona pronta a intervenire in caso di emergenza;

  • - tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione e transitando in zone frequentate da bagnanti;

  • - l'uso del fucile subacqueo ai minori di anni 16. Chiunque cede o affida (se all'affidamento segue l'uso) un fucile o attrezzo simile a minore di anni sedici è punito con sanzioni amministrative da 250 euro a 1500 euro.
È obbligatorio :

  • - denunciare all'Autorità Marittima il rinvenimento di relitti di apparecchiature militari, armi, bombe ed altri ordigni esplosivi, oggetti d'interesse storico, archeologico ed etnografico;

  • - che il subacqueo si segnali con una una boa visibile a 300 m; nel caso - sempre opportuno - che il subacqueo si appoggi ad una barca, può essere esposta su questa una bandiera (il che è obbligatorio se nessuno resta a bordo): quella bianco-celeste corrispondente alla lettera A del Codice Internazionale dei Segnali, o quella rossa con una striscia diagonale bianca, se si è in acque nazionali;

  • - che il subacqueo rimanga entro un raggio di 50 m dalla verticale del segnale (boa o mezzo nautico).
Limiti di cattura :

  • - per il pescatore sub sportivo sono gli stessi che per la pesca sportiva di superficie:

  • - 5 kg giornalieri, complessivi tra pesci, mollusci e crostacei (salvo il caso di un singolo pesce di peso superiore);

  • - 1 sola cernia al giorno, di qualsiasi specie.
Prede vietate:

  • - non si possono raccogliere "coralli, molluschi e crostacei". Il termine "molluschi" va inteso in senso restrittivo, rimanendo la possibilità di catturare molluschi cefalopodi (polpi, totani e seppie); è invece strettamente vietata la pesca dei datteri (lithofagus-lithofagus). La raccolta del riccio di mare è consentita solo in apnea, manualmente e fino a 50 esemplari al giorno.
Disciplina della pesca marittima (Legge 14 luglio 1965 n° 963)
La legge rimanda al Regolamento per quanto riguarda "le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari" (art. 18 comma II°), e si limita a fissare l'età minima per l'esercizio della pesca con tali attrezzi in anni 16.

L'articolo 15 della legge (Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca ), prevede il divieto generale di "pescare in zone e in tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa". Il divieto è sanzionato dall'art. 26 con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro.

L'articolo27 indica come sanzioni amministrative accessorie :

  • - la confisca del pescato;

  • - la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati in contrasto con le norme della legge, escluse le navi.
L'art 26 comma II° prevede la stessa sanzione pecuniaria per tutte le infrazioni alle norme sulla pesca subacquea stabilite nel Regolamento, che andiamo subito ad analizzare.

Tra le disposizioni generali, l'articolo 7 ( classi di pesca ) definisce la pesca sportiva come "attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico" e vieta "sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca". Di modesto interesse il coordinato disposto degli artt 3 e 6 lett. 2 che definiscono il fucile subacqueo e la fiocina a mano come "attrezzi da pesca". Ricordiamo comunque che anche se non si tratta di armi in senso proprio, i fucili subacquei restano pur sempre strumenti atti ad offendere, e che perciò - se si vogliono evitare problemi con le forze dell'ordine - è sempre bene non averli con sé in situazioni in cui diventa difficile giustificarne la detenzione ( es : fucile senza il resto dell'attrezzatura nel bagagliaio dell'auto mentre ci si reca in ufficio o in montagna ).

Articolo 128-bis - Esercizio della pesca subacquea sportiva - "La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca". Questo primo comma non presenta difficoltà interpretative, come invece presenta il secondo : "Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei". La norma utilizza il termine "molluschi" da intendersi in senso restrittivo, ossia non fa riferimento ai molluschi cefalopodi quali polpi, totani e seppie.

Articolo 128-ter (art. 3 D.M. 1/6/1987, n. 249) -  "Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea. Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo. "

L'articolo129 intitolato "limitazioni" pone alcuni limiti temporali e spaziali all'esercizio della pesca subacquea, che è vietato :

  • - a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

  • - a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta;

  • - a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

  • - in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita o l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;

  • - dal tramonto al sorgere del sole ( lettera aggiunta dal D.P.R. 219/83).
L'articolo 130 impone al subacqueo di "segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri" . Nel caso che il subacqueo disponga di mezzo d'appoggio, "la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o dal galleggiante portante la bandiera di segnalazione".

L'articolo 131, che chiude la sezione relativa alla pesca subacquea, fa divieto di "tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione".

L'articolo 142 prevede il famoso limite dei 5 Kg : "il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga ( comma aggiunto dal D.P.R. 219/83 ). La norma in questione parla del pescatore sportivo in generale : il riferimento a molluschi (non cefalopodi) non può estendersi al pescatore subacqueo per la presenza di una norma specifica che gli vieta la cattura di tali organismi (art. 128 bis).

L'articolo144 "Manifestazioni sportive" esclude al comma II° l'operatività del limite di 5 Kg nei confronti dei "partecipanti alle manifestazioni sportive" ( comma aggiunto dal D.P.R. 219/83), che secondo il comma I° devono essere di regola approvate dal capo del compartimento marittimo con ordinanza.

Post popolari in questo blog

Consigli sui cavalli di Carmelo Ballì

Rapinta alle Poste. Interrogato Enea Carrabba

Salvato gabbiano impigliato ad un amo nella spiaggia di Sant'Agata di Militello